AUTOFATTURA ELETTRONICA
Dal 1 Luglio 2022 entra in vigore l’autofattura elettronica, un nuovo sistema di fatturazione per gli acquisti fatti all’estero.
In particolare per le operazioni con l’estero effettuate da quella data sarà obbligatorio emettere l’autofattura elettronica. Contestualmentente verrà abolito l’esterometro.
Di seguito riportiamo le procedure per il cliclo attivo e passivo di fatturazione, consigliandovi comunque di contattare il vostro consulente fiscale per una gestione più accurata relativa alla vostra situazione.
La fatturazione nel ciclo ATTIVO
Quando siamo noi a dover emettere una fattura verso un nostro cliente estero, il gioco è semplicissimo: non dovremo fare altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita.:
Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di 7 “x” QUINDI “XXXXXXX”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente.
Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente,
Per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”.
La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità).
La fatturazione nel ciclo PASSIVO
Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:
TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE;
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17
Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore.
Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.
Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente.
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Risorse esterne: Fatture incloud
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